Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di ieri, è stato subito pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 2 dicembre 2020 n.158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” che contiene, tra le altre cose, il calendario del periodo natalizio con le limitazioni previste per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Per il periodo natalizio sono in vigore, già da oggi, le limitazioni relative all’emergenza pandemica Coronavirus, preannunciate dal Governo e, nel dettaglio quelle di seguito riassunte:
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
- sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria;
- il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
Le precedenti limitazioni sono contenute nell’articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 che contiene altre previsioni:
- è esteso il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni;
- con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, relativi all’emergenza pandemica, possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.
Con la situazione attuale, il ponte dell’Immacolata non avrebbe limitazioni ed i residenti nelle zone gialle avrebbero la possibilità di spostamento anche al di fuori della propria regione di residenza.
Con un nuovo dPCM, il cui testo sia analogo a quello in atto vigente, dovrebbero essere in vigore limitazioni analoghe a quelle previste agli articoli 1, 2 e 3 del dPCM 3/11/2020 relativamente alle zone gialla, arancione e rossa ma, a prescindere dalla zona di appartenenza; alle limitazioni previste nel nuovo dPCM, si aggiungerebbero, anche, tutte le altre relative agli spostamenti, previste nel nuovo decreto-legge 2 dicembre 2020.
Questa soluzione avrebbe il pregio di lasciare inalterata la struttura del nuovo dPCM che resterebbe in vigore per 50 giorni e che sarebbe supportato, come il precedente, dalle Ordinanze del Ministro della Salute riproposte per quelle Regioni eventualmente inserite in zona arancione o rossa.
Il testo del decreto legge n 158 è composto di un solo articolo in tre commi:
Art. 1 Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».
2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
3. Con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresi’ prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.