Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente, Giuseppe Conte, e del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Viene punito con il carcere da uno a cinque anni chi è in quarantena perché positivo al Coronavirus ed esce intenzionalmente di casa violando il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione. Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ecco i 28 ambiti di azione per contenere il virus:
– limitazione della circolazione delle persone, compresa la possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, o di entrare o uscire dal territorio nazionale se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
– chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
– divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
– quarantena per chi ha avuto contatti stretti con contagiati – divieto assoluto di uscire di casa per i positivi;
– limiti o stop a riunioni o assembramenti in luoghi pubblici
– niente eventi e riunioni anche culturali, ludiche, sportive, ricreative e religiose;
– sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nelle chiese;
– chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
– sospensione di congressi e convegni, solo videoconferenze;
– limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati;
– limiti o stop ad attività ludiche o sportive all’aperto; – possibilità di ridurre o sospendere i trasporti pubblici;
– sospensione o chiusura di tutte le scuole e le università, anche per gli anziani, i master e i corsi professionali, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
– stop a gemellaggi e viaggi di istruzione;
– limitazione o chiusura dei musei e luoghi culturali;
– limitazione della presenza fisica negli uffici pubblici, salve le attività indifferibili e i servizi essenziali puntando prioritariamente sullo smart working;
– limitazione o sospensione dei concorsi, salvo a distanza;
– limitazione o sospensione per i negozi, ad eccezione di quelle che garantiscono beni alimentari e di prima necessità che devono comunque assicurare le distanze anti contagio;
– limitazione o sospensione per bar e ristoranti;
– limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
– limitazione a fiere e mercati, salvo quelli alimentari;
– specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti al pronto soccorso;
– limitazione dell’accesso di parenti in ospedali, hospice, residenze sanitarie e per gli anziani, nonché nelle carceri;
– obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale per chi è transitato o ha sostato in zone a rischio epidemiologico indicate da Oms o Ministro della salute;
– disporre misure di informazione e di prevenzione;
– lavoro agile anche in deroga alle discipline vigenti;
– previsione che le attività consentite si svolgano evitando assembramenti e rispettando distanza e protocolli anti contagio;
– possibilità per il prefetto di autorizzare deroghe alle varie limitazioni.
(Fonti: ANSA, NEXT, Presidenza del Consiglio dei Ministri)