Il D.P.R. n. 116/07 ha specificato i criteri per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti. Rientrano in tale categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.

Le Banche e gli altri Intermediari hanno provveduto ad identificare i suddetti rapporti e a comunicare i relativi dati a questo Ministero. Va precisato che la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione del titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.

Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione su questo sito dell’elenco dei conti considerati dormienti, come comunicati da Banche e Intermediari. (red)

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