Il presidente della regione Marche Acquaroli, ha illustrato in conferenza stampa, quelli che sono i provvedimenti contenuti nell’ordinanza anticovid, in vigore dalle ore 00:00 del 23 ottobre 2020. Di seguito il dettaglio:

Misure per il potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, adottano con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, per una quota non inferiore al 50% la didattica digitale integrata, in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza con l’esclusione delle classi prime e seconde di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione.

Rimane fermo per gli alunni con bisogni educativi speciali, gli alunni con disabilità, gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie, quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica digitale integrata”, adottate con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020.

La proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate saranno garantite attraverso le previste riunioni periodiche del Tavolo Regionale Operativo delle Marche costituito ai sensi del D.M. n. 39 del 26.06.2020 in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 18.10.2020.

Misure per attività economiche

Ad integrazione di quanto già previsto nel protocollo operativo per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 per le attività di Commercio in sede fissa di cui alla DGR 565/2020 , per i centri commerciali e similari compreso grandi strutture di vendita, outlet, mail di cui alla legge regionale 27/2009 e al regolamento regionale 1/2015 si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza ferma restando la vigenza per le singole attività commerciali, di servizio, di somministrazione e ristorazione localizzate all’interno, delle specifiche linee guida approvate dalla regione Marche;

le attività di cui al comma 1, entro 3 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, hanno l’obbligo di adeguare il proprio protocollo di sicurezza anti contagio covid-19 alle nuove disposizioni.

Misure anti-assembramento

Ai fini del contenimento della diffusione del Covid 19 e per evitare assembramenti di persone:

è vietato il consumo nell’arco della intera giornata nelle adiacenze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (quali bar, ristoranti, enoteche, pizzerie, trattorie, gelaterie, rosticcerie, chioschi, paninerie, piadinerie, automezzi e banchi attrezzati alla somministrazione, circoli ed associazioni private, distributori automatici di alimenti e bevande e di somministrazione, ecc) quando questo provoca assembramento;

è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico e nei mercati.

Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio contagio

Le attività di sale bingo e sale giochi sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 21.00 nel rispetto delle Linee guida approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 203 del 15 giugno 2020.

Trasporto pubblico locale automobilistico regionale

Sui mezzi adibiti a trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano, nonché sui servizi sostitutivi ferroviari mediante autobus, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 60% dei posti previsti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. E’ fatta salva la possibilità di raggiungere un coefficiente di riempimento pari al 100% dei posti consentiti dalla carta di circolazione per gli autobus per cui non sono dalla stessa ammessi posti in piedi.

Ogni variazione sull’organizzazione delle entrate e delle uscite da scuola, inerente orari e quantità di studenti che abbia effetti sulla domanda potenziale di mobilità, andrà preventivamente comunicata ai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale.

Sono revocate le disposizioni delle precedenti ordinanze regionali inerenti il trasporto pubblico passeggeri, laddove in contrasto con le disposizioni di cui al presente atto.

Altri servizi di trasporto passeggeri e trasporto privato

Per i servizi di trasporto non di linea e gli altri servizi di trasporto passeggeri, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli, solitamente destinati a taxi o NCC con max. 9 posti, e per il trasporto privato, trovano applicazione le disposizioni espressamente individuate dai provvedimenti statali.

Sono revocate le disposizioni delle precedenti ordinanze regionali inerenti il trasporto passeggeri, laddove in contrasto con le disposizioni di cui al presente atto.

Attività sportive

L’attività svolta presso le palestre è consentita nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento e nel rispetto delle Linee Guida settoriali di cui all’allegato 9 al DPCM 07 agosto 2020 e delle integrazioni alle stesse di cui all’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Regole di distanziamento

Si raccomanda la stretta osservanza alle disposizioni contenute nelle norme di cui all’ art.1, comma 8 DL 33/2020, art. 1, comma 1 DPCM 13/10/2020, art. 1, comma 2 DPCM 13/10/2020.

Sanzioni

Ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020, modificato in sede di conversione dalla Legge 22 maggio 2020 n. 3, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di 400, ove non già previsto dalla normativa statale.

All’irrogazione della sanzione si provvede ai sensi dell’art. 3 della L.R. 33/1998.

Disposizioni finali

La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 23 ottobre 2020.

Le disposizioni di cui all’articolo 5, decorrono dalla mezzanotte del quarto giorno successivo alla comunicazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’avvenuta applicazione delle disposizioni sulla didattica digitale integrata di cui alla presente ordinanza.

IL TESTO COMPLETO

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