Tutti gli enti gestori titolari di attività formative riconosciute e/o finanziate dalla Regione Marche sono autorizzate a sostituire le lezioni frontali d’aula con le lezioni “a distanza” nel rispetto delle indicazioni previste da specifiche linee guida.
Tali indicazioni valgono sia per i corsi autorizzati dalla Regione Marche che per i corsi finanziati dalla stessa amministrazione, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, compresi quelli con risorse del POR FSE 2014/20.
E’ quanto disposto dalla giunta regionale su proposta dell’Assessore al lavoro, alla Formazione e all’Istruzione Loretta Bravi per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche e formative disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e si intendono automaticamente rinnovate in caso venga disposta una proroga o un rinnovo della stessa sospensione.
“In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – spiega l’assessore Bravi – abbiamo predisposto delle linee guida di carattere generale per disciplinare le procedure attuative delle azioni formative, prevedendo una Fase 2 che consenta di estendere ulteriormente le modalità a distanza. Va precisato che le linee guida, contengono disposizioni in deroga a quanto previsto nei “Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro” che si giustificano alla luce dell’eccezionalità della situazione”.
L’atto non comporta, né può comportare impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione della Regione Marche.
Di seguito le linee guida previste:
1. DURATA Le linee guida si applicano sino ai termini di sospensione delle attività didattiche e formative in presenza disposti dal DPCM del 26 aprile 2020. Nel caso la sospensione venga prorogata anche per periodi successivi o rinnovata, le presenti linee guida si intendono automaticamente prorogate o rinnovate.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE Le linee guida riguardano l’avvio di nuovi interventi formativi (interventi che alla data del 9/3/2020 non risultavano ancora avviati e per i quali non era ancora stato sottoscritto l’atto di adesione), nel caso questi possano essere realizzati con modalità “a distanza”. La proroga dei termini di avvio, pari al numero di giorni della sospensione, pertanto, sarà concessa solo agli Enti che ritengano impraticabile la suddetta modalità. Le Fondazioni che gestiscono i percorsi ITS, oltre a quanto disposto nelle presenti linee guida, devono anche attenersi alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. 0003803 del 04/03/2020 e con nota prot. 0006105 del 20/04/2020.
3. SELEZIONI E AVVIO ATTIVITÀ FORMATIVE La selezione degli allievi, fintanto che permarranno condizioni di non piena normalità, è consentita con modalità “a distanza”. Modalità “in presenza” devono essere previste, nel rispetto delle condizioni necessarie ad evitare il contagio, solo nel caso in cui esistano candidati che non dispongano degli strumenti necessari per partecipare alla selezione con modalità “a distanza”, al fine di non ledere il loro diritto alla formazione. In questo caso, gli Enti gestori, qualora i candidati siano ammessi al corso e nel caso sia prevista formazione “a distanza”, dovranno assegnare agli stessi allievi gli strumenti necessari per partecipare all’attività formativa “a distanza”. Nel caso in cui, invece, gli Enti gestori non optino per questa soluzione o ove essa non risulti praticabile, assicurano il recupero delle ore di formazione non erogate successivamente al ripristino di condizioni di normalità.
4. STAGE Gli stage non ancora avviati e quelli interrotti prima della sospensione delle attività, potranno essere sostituiti con project work nel caso non sia possibile realizzare lo stage direttamente presso un’unità produttiva. Il project work dovrà, in ogni caso, essere di tipo individuale al fine di massimizzarne le ricadute in termini di apprendimento
5. ATTIVITÀ FORMATIVE IN AULA È possibile prevedere l’avvio di attività formative d’aula (in presenza) solo successivamente alla chiusura del periodo di sospensione e nel rispetto delle condizioni disciplinate per la “fase 2” dell’emergenza, al fine di evitare il contagio o solo in casi eccezionali che dovranno essere preventivamente autorizzati dalla PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione.
6. ESAMI Nel caso sia indispensabile gli esami possono essere espletati in modalità “a distanza”. In subordine, possono essere espletati “in presenza”, garantendo tuttavia il pieno rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio: evitare situazioni di sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento dell’accesso alla sede d’esame; garantire la massima igiene e areazione dei locali; garantire distanze di sicurezza interpersonale idonee, ecc.