E’ stata approvata questa mattina in consiglio regionale la proposta di legge presentata dall’assessore all’Agricoltura Andrea Maria Antonini “Promozione e valorizzazione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana” che all’articolo 3 istituisce un vero e proprio ricettario delle prelibatezze locali e stanzia 200mila euro su tre anni per la realizzazione dell’iniziativa.
“Le Marche – ha spiegato l’assessore Antonini – sono regione al plurale anche a tavola: ogni città ed ogni borgo, sia sulla costa o nell’entroterra, custodiscono almeno una antica ricetta della tradizione. Al fine di valorizzare questa peculiarità e di renderla sempre più attrattiva per i turisti, la giunta ha deciso di presentare questa proposta di legge. Siamo la prima Regione in Italia ad intraprendere una iniziativa del genere.
Il nostro intento – prosegue l’assessore – è quello di fornire agli operatori della ristorazione uno strumento legislativo innovativo che consenta loro di promuovere un’attività fortemente ancorata alla valorizzazione di un sistema di accoglienza che coniuga la cultura del cibo con la sua area di produzione.
E’ nostra volontà accogliere tutti i suggerimenti in merito a tradizioni o ricette dimenticate. Chiunque, anche il privato cittadino, potrà presentare la sua proposta. Vogliamo creare un patrimonio culturale legato alle nostre tradizioni e fornire uno strumento di promozione a disposizione della ristorazione.
L’obiettivo fondamentale – ha proseguito Antonini – è rendere il settore enogastronomico, che tanta curiosità suscita nei turisti e che nel passato è stato completamente trascurato, sempre più protagonista muovendosi nel solco della programmazione integrata tra i settori dell’agricoltura, del turismo e del commercio verso un’identità unica regionale.
Per questo siamo già al terzo provvedimento, dopo quello sull’oleoturismo e sull’enoturismo. Tutto ciò senza dimenticare i vantaggi per la salute che la dieta mediterranea ha sempre garantito”.
Dal punto di vista pratico i ristoranti che inseriranno almeno tre ricette del Registro nei loro menù riceveranno un bollino di riconoscibilità ed entreranno in un circuito virtuoso di promozione turistica. Il menù della cucina marchigiana dovrà essere proposto in modo distinto da quello generico in almeno due lingue.
Un QR code accanto alla ricetta sul menù fornirà sia il link al video di come si cucina il piatto scelto, che tutte le informazioni relative al contesto storico, culturale o artistico in cui il piatto si colloca.
La legge consentirà infatti di definire menu e ricette della cucina marchigiana che mettano in rete anche tutte le eccellenze naturalistiche, culturali, artigianali e industriali dell’intero territorio regionale. Allo stesso tempo saranno attivate azioni di comunicazione efficace per la promozione e la conoscenza di tali realtà in Italia e all’estero, valorizzando anche le aree interne e i piccoli borghi e favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici e i locali storici.
La proposta di legge si compone di 11 articoli.
L’articolo 1 individua le finalità generali con riferimento agli obiettivi di favorire la valorizzazione delle peculiarità, riconoscere e promuovere il valore storico, culturale ed enogastronomico delle ricette e dei menù della cucina Marchigiana.
L’articolo 2 contiene le definizioni.
L’articolo 3 prevede l’istituzione del Registro delle ricette della cucina Marchigiana.
L’articolo 4 prevede l’istituzione del Logo e delle giornate enogastronomiche delle Marche.
L’articolo 5 sancisce la costituzione della Commissione di Valutazione per il riconoscimento delle specialità culinarie e delle ricette della cucina Marchigiana e l’iscrizione nel Registro di cui all’articolo 3.
L’articolo 6 individua le attività regionali finalizzate alla penetrazione nel mercato dei brand legati alle ricette della cucina Marchigiana. Per l’attuazione degli interventi regionali sono stanziate le risorse individuate all’articolo 10 (Disposizioni finanziarie).
L’articolo 7 individua i compiti della Giunta per l’attuazione della legge.
L’articolo 8 prevede sanzioni in caso di uso di un logo non conforme ovvero l’uso del logo per contraddistinguere ricette non iscritte.
L’articolo 9 prevede la clausola valutativa per il controllo da parte del Consiglio dell’attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.
Articolo 10 Disposizioni finanziarie
Articolo 11 Disposizioni finali