Ord.za n. 6/T/2018 del 23/01/2018 – Il Sindaco, Valerio Lucciarini, considerato che in occasione dell’edizione 2018 del “Carnevale Storico Offidano” si svolgeranno nelle vie e piazze di questo Comune le seguenti manifestazioni: – 28 gennaio c.a. “Domenica degli Amici”, 4 febbraio c.a. “Domenica dei Parenti”, 9 febbraio c.a. “Bov Fint”, 13 febbraio c.a. “Vlurd” ( martedì di carnevale). eventi che tradizionalmente richiamano una notevole affluenza di persone che partecipano attivamente in maniera libera e spontanea;
Tenuto conto del protrarsi delle manifestazioni di cui sopra fino a tarda notte e che tale situazione costituisce motivo di insicurezza urbana legati anche all’abuso di alcool e schiamazzi notturni;
Considerato che la vigente normativa in materia di pubblici esercizi di somministrazione dà facoltà all’esercente di determinare l’orario di apertura al pubblico senza limitazioni programmate dall ‘Autorità Locale;
Preso atto della necessità da parte di questa Amministrazione Comunale di porre in essere tutte le azioni tese a tutelare l’incolumità, la sicurezza, la quiete pubblica ed il patrimonio pubblico e privato;
Considerata l’urgenza di prevenire il verificarsi degli episodi sopra descritti e di impedirne la recrudescenza;
Visto il D.L. 23 maggio 2008 n.92 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito, con modificazioni, dalla L. 24/07/2008 n. 125; Visto l’art. 54 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall’art.6 del citato D.L. recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e in particolare il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell’ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza urbana;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 05/08/2008 che disciplina l’ambito di applicazione delle disposizioni sopracitate; visto il D.L. 11.201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214; Visto il Decreto Legge del 20.02.2017 n. 14; vista la Legge Regione Marche N. 27/2009 e s.m.i.; vista 1a D.G.R.M. n.238 del 27/02/2012; visto il T.U.L.P.S.e s.m.i.,
ORDINA la chiusura alle ore 24.00 nei giorni: 28 gennaio c.a. “Domenica degli Amici”, 4 febbraio c.a. “Domenica dei Parenti”, 9 febbraio c.a. “Bov Fint”; 13 febbraio c.a. “Vlurd” (martedì di carnevale) delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed artigiane in occasione dell’edizione 2018 del “Carnevale Storico Offidano” per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
Dopo l’orario di chiusura sopra indicato i locali dovranno essere sgomberati dagli avventori. L’inosservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 650 C.P. nonché delle altre eventuali ed ulteriori sanzioni o provvedimenti amministrativi previsti dalle Leggi in materia.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.1971 n. 1034), ovvero, in via alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) da parte di chiunque vi abbia interesse.
La presente ordinanza è trasmessa: al Prefetto per l’adozione, ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 121/1981 delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle forze di polizia; Alla Questura di Ascoli Piceno, alla Stazione Carabinieri di Offida, alla Polizia Locale incaricata della vigilanza.
Ordinanza n. 7/201 VT Del 23/02/2018 – Il Sindaco, Valerio Lucciarini, considerato che nel periodo dal 17 gennaio al 13 febbraio c.a. si svolgerà l’edizione 2018 del “Carnevale Storico Offidano” e che è intento di questa Amministrazione promuovere gli eventi connessi a tale manifestazione anche attraverso la protrazione delle attività di diffusione sonora ed intrattenimento musicale poste in essere presso pubblici esercizi in genere in particolare all’interno del Centro Storico;
Preso atto dell’importanza della manifestazione mirata alla valorizzazione della tradizione storico-popolare del Carnevale e finalizzata anche alla promozione turistico-economica dell’ intero territorio comunale;
Vista la propria ordinanza n.2/P del 03/09/2015 avente ad oggetto:”Limitazioni emissioni acustiche e sonore nel centro urbano”;
Richiamata la Legge 26.10.1995 n.447 recante :”Legge quadro sull’inquinamento acustico” la quale stabilisce i principi generali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, demandando a successivi decreti attuativi la concreta attuazione della legge;
Visto il DPCM 14/1 1/1997 recante “Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore”; visto il DPCM 16/04/1999 N. 215 – “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
VISTI gli articoli 16 e 23 della L.R. 28/2001 “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche” e la esplicativa Deliberazione della Giunta Regionale n. 896 del 24.06.2003; visto il Regolamento Comunale di Classificazione Acustica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 7 del 18/03/2008; Richiamati gli artt. 659 e 666 del C.P.; visti gli articoli nn. 9-10 del TULPS n. 773 del 18/6/1931 e s.m.i.; vista la legge n. 689/81 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 27/2009 recante “Testo Unico in materia di commercio”, e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Regolamento Regionale 4 agosto 201 1 n. 5 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27″, e successive modificazioni ed integrazioni; Richiamato l’ art.50 del D. Lg.vo 18.08.2000 n.267 :”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni; Ritenuto opportuno dover provvedere in merito:
ORDINA che in occasione dello svolgimento dell’edizione 2018 del “Carnevale Storico Offidano” l’esercizio delle attività di diffusione musicale inerente manifestazioni temporanee nei pubblici esercizi è così modificato:
- è permessa la diffusione della musica fino alle ore 03.00 del giorno successivo, 03 febbraio c.a., sabato antecedente la Domenica dei Parenti;
- è permessa la diffusione della musica fino alle ore 04.00 del giorno successivo nei giorni 8 febbraio c.a. “Giovedì Grasso”, 10-11-12 febbraio c.a. “sabato, domenica e lunedì di Carnevale”;
- le caratteristiche tecnico strutturali degli impianti di amplificazione e diffusione musicale devono essere tali da garantire il rispetto della quiete pubblica.
I titolari e gestori di attività artigianali, esercizi pubblici e/o strutture recettive, muniti di autorizzazione per la diffusione della musica e/o trattenimenti danzanti sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni ivi contenute con l’avviso che, eventuali violazioni, verranno perseguite a norma di legge, previo accertamento da parte di personale idoneo all’espletamento dell’attività ispettiva.
Le immissioni sonore all’interno degli ambienti abitativi più vicini alle sorgenti di rumore non debbono superare il valore differenziale ricavato tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale) così come previsto dal vigente Regolamento Comunale;
Ai sensi dell’art.9 del T.U.L.P.S. chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse. Ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S. le autorizzazione di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata, come nel caso di reiterata inottemperanza alle disposizioni impartite dal presente atto.
L’inosservanza alla presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione penale di cui all’articolo 650 C.P. nonché delle altre eventuali ed ulteriori sanzioni o provvedimenti amministrativi previsti dalle leggi in materia.
La presente ordinanza modifica le ordinanze precedentemente emesse in materia, nelle parti con essa incompatibili. Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.1971 n. 1034), ovvero, in via alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1 199) da parte di chiunque vi abbia interesse.
Si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio informatico dell’Ente. Ai fini dell’esecuzione del dispositivo il presente atto viene trasmesso: alla Polizia Locale incaricata della vigilanza; alla Stazione CC. di Offida.
(Fonte: Comune di Offida)