OFFIDA – L’Amministrazione Comunale, mediante lettera inviata a tutti i contribuenti, ha informato che per l’anno 2017 il calcolo dei tributi IMU e TASI è confermato secondo le stesse regole e le stesse aliquote del precedente anno 2016.

L’unica novità è legata agli eventi sismici del 24 agosto e seguenti: salvo diversa e nuova disposizione di legge, ai sensi del D.L. n. 189/2016 e le modifiche apportate dal D.L. n. 8/2017 e dal D.L. 50/2017 i SOGGETTI RESIDENTI O AVENTI SEDE LEGALE O OPERATIVA NEI COMUNI DEL “CRATERE” possono avvalersi della facoltà di sospendere i versamenti tributari senza l’applicazione di interessi e sanzioni rispettando le seguenti scadenze:
• per i titolari di reddito di impresa, di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole il termine di sospensione dei versamenti tributari è il 30 novembre 2017; per tali soggetti la ripresa della riscossione dei tributi non effettuati per effetto delle sospensioni è fissata entro il 16 dicembre 2017.
• per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole la sospensione dei versamenti tributari è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2017; per tali contribuenti la ripresa della riscossione dei tributi non effettuati per effetto delle sospensioni è fissata entro il 16 febbraio 2018.
TUTTI I SOGGETTI NON RICOMPRESI NELLE CASISTICHE SOPRA INDICATE SONO TENUTI AL VERSAMENTO IN AUTOLIQUIDAZIONE RISPETTANDO LE SCADENZE ORDINARIE: ACCONTO entro il 16/06/2017 con possibilità di pagamento in unica soluzione, SALDO entro il 16/12/2017.

L’Amministrazione specifica nella nota, che ai sensi della legge 15 dicembre 2016 n. 229 Art. 48 comma 16 i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Ai fini del presente comma, il contribuente, in assenza dell’ordinanza Sindacale, per beneficiare di tale esenzione deve dichiarare, entro il 30 giugno 2017, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale mediante autodichiarazione, da presentarsi direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Offida, o a mezzo posta – raccomandata AR oppure a mezzo PEC posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.offida.ap.it. I contribuenti possono utilizzare per il calcolo IMU-TASI e la stampa del modello F24 l’applicativo “CALCOLO IUC” presente nella home page del sito istituzionale in basso a sinistra.


Ophis news – scarica gratis l’app per Android e resta sempre informato su notizie ed eventi di Offida direttamente sul tuo smartphone/tablet 

© Copyright - OFFIDA.info
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.